Sulla base del nuovo protocollo INAIL, divulgato lo scorso 7 aprile 2021, si chiariscono alcuni punti fondamentali per la gestione della sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro per datori di lavoro e collaboratori.
Nello specifico sono stati evidenziati diversi obblighi, fra cui:
-aggiornamento delle procedure di sicurezza per la gestione di persone che hanno contratto il virus,
-la formazione e informazione sui vaccini per la libera scelta vaccinale in azienda,
-la posizione di stato di malattia in caso di isolamento fiduciario con contatto stretto,
-l’introduzione di test sierologici o tamponi per la riammissione a lavoro,
-il comportamento dei datori di lavoro nei confronti delle persone che non intendono vaccinarsi.
PROCEDURE
È fatto obbligo di aggiornare il DVR e la valutazione del rischio biologico tenendo conto del protocollo INAIL e il decreto legge 1-04-2021. È necessario individuare delle procedure interne per la gestione per evitare contagi in azienda attraverso i protocolli nazionali e regionali per mansione.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Il datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente, RSPP ed RLS, invita i collaboratori a partecipare alla formazione ed informazione sulla vaccinazione, gestione della privacy in fase di test (tampone o sierologico) e obblighi del collaboratore in caso di malattia da COVID-19.
Il rifiuto al vaccino può costituire in taluni casi la fine del rapporto di lavori laddove non sia possibile prestare la propria opera sotto altra mansione.
Il Medico dunque raccoglie l’adesione vaccinale e gestisce la vaccinazione in azienda o presso suo studio.
STATO DI MALATTIA
Il collaboratore che ha contratto il virus SARS-CoV-2 e in “home working”, continua a prestare la sua opera all’impresa. (Circolare 3653 del 9 ottobre 2020)
Il periodo di isolamento volontario, non è trattato come malattia, a differenza del caso in cui il soggetto risulti effettivamente positivo.
TEST COME PROCEDURA E PRIVACY
Il Protocollo anti-contagio e Statuto dei lavoratori, non prevedono con assoluta certezza che il test con tampone possa costituire una misura obbligatoria in azienda, ma sicuramente può essere prevista su base volontaria dei lavoratori. Pertanto, in base alle previsioni del medico competente e in relazione all’attività svolta dall’azienda, per alcune realtà (soggette a rischio biologico come rischio specifico delle mansioni svolte) si potrebbe comunque prevedere il test come misura preventiva altamente consigliata: la posizione del Tribunale di Ancona avvalora questa tesi.
Il consiglio potrebbe essere di proporre tale misura preventiva durante una riunione in presenza del Comitato anti-contagio aziendale, con la presenza di datore di lavoro, medico competente, RSPP e RLS, prevedendo il test quale misura di prevenzione al contrasto alla diffusione del virus in azienda, verbalizzando la procedura, aggiornando il Protocollo anti-contagio e condividendolo anche con le parti sociali del territorio.
Il datore di lavoro deve, pertanto, attenersi alle disposizioni del medico, così come previsto dagli articoli 41, 42 e 279 del D.Lgs. n. 81/2008 e non può venire a conoscenza di dati inerenti lo stato di salute dei lavoratori.
VACCINAZIONE OBBLIGATORIA
L’ articolo 2087 del Codice Civile, combinato con l’articolo 41 della Costituzione, sembrerebbero portare ad una risposta affermativa: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Inoltre, “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Tuttavia, come più volte ripreso, l’articolo 32 della Costituzione prevede che il cittadino sia libero di scegliere i trattamenti sanitari a cui sottoporsi, a meno che questi non siano resi obbligatori per disposto normativo (riserva assoluta di legge). Inoltre, negli ambienti di lavoro ove sia applicabile il Titolo X del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (Esposizione ad agenti biologici), l’articolo 279 del citato decreto prevede che il datore di lavoro “metta a disposizione” efficaci vaccini in ambiente di lavoro per il tramite del medico competente.
Pertanto, se gli articoli 2087 del Codice Civile. e 41 della Costituzione lasciano intendere in capo al datore di lavoro la possibilità di considerare il vaccino come un valido strumento di “gestione sicura” della propria impresa, gli articoli 32 Cost. e 279 D.Lgs. n. 81/2008 riducono fortemente questo potere, prevedendo la possibilità e non l’imposizione di tale misura.
Dott. Andrea Cancellaro
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Contratto di collaborazione ASL RM1